COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 03 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di: BARILLARI Salvatore, Presidente e legale rappresentante della A.C. Comerconi 2005, per rispondere della violazione di cui agli artt.1 comma 1, e 5 comma 1, del C.G.S., per avere espresso, mediante le dichiarazioni di cui al reclamo nr.129 e riportate nella parte motiva, giudizi lesivi della reputazione di persone e tesi a screditare la classe arbitrale nonché gli organi deputati alla loro designazione, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali; la A.C. COMERCONI 2005, della violazione di cui agli artt.4 comma 1, e 5 comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente e legale rappresentante.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 03 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di: BARILLARI Salvatore, Presidente e legale rappresentante della A.C. Comerconi 2005, per rispondere della violazione di cui agli artt.1 comma 1, e 5 comma 1, del C.G.S., per avere espresso, mediante le dichiarazioni di cui al reclamo nr.129 e riportate nella parte motiva, giudizi lesivi della reputazione di persone e tesi a screditare la classe arbitrale nonché gli organi deputati alla loro designazione, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali; la A.C. COMERCONI 2005, della violazione di cui agli artt.4 comma 1, e 5 comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente e legale rappresentante. IL DEFERIMENTO In data 29 aprile 2010 la società A.C. Comerconi proponeva reclamo, davanti alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria, avverso il deliberato con il quale il Giudice Sportivo Territoriale aveva squalificato fino al 21.12.2010 un proprio calciatore. Il reclamo conteneva affermazioni lesive della reputazione del designatore arbitrale (non avete arbitri capaci di dirigere le partite con imparzialità e giustizia – se non avere arbitri capaci non fate il campionato ecc..). La Commissione Disciplinare Territoriale, dichiarato inammissibile il reclamo, rimetteva gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria che, in data 4.6.2010, li trasmetteva alla Procura Federale che, con provvedimento del 18 ottobre 2010, ha deferito il Sig. Barillari Salvatore e la A.C. Comerconi 2005 per rispondere delle violazioni sopra specificate. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 20 dicembre 2010 era presente solo il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale, esposti i fatti, ha concluso chiedendo per il Sig. Barillari Salvatore la inibizione per mesi uno e per la Soc. A.C. Comerconi l’ammenda di € 1.000,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito loro contestato, così come specificato in rubrica. P.Q.M. la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga a: -BARILLARI Salvatore mesi UNO di inibizione; - Società A.C. COMERCONI 2005 l’ammenda di € 600,00 (seicento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it