COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 03 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.41 della A.S.D. CORIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 2.12.2010 (inibizione fino al 31/3/2011 del dirigente AMODIO Pasquale – già inibito fino al 27.01.2011- , squalifica per QUATTRO gare del calciatore BOMPAROLA Davide).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 03 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.41 della A.S.D. CORIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 2.12.2010 (inibizione fino al 31/3/2011 del dirigente AMODIO Pasquale – già inibito fino al 27.01.2011- , squalifica per QUATTRO gare del calciatore BOMPAROLA Davide). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ….omissis…. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, riduce la squalifica inflitta a calciatore BOMPAROLA Davide a TRE gare; rimane confermato nel resto la decisione del giudice di 1° grado; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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