COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.52 della Società A.C.D. NUOVA VALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 16.12.2010 (squalifica fino al 30/06/2011 del calciatore TRUGLIA Gianmarco)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.52 della Società A.C.D. NUOVA VALLE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 16.12.2010 (squalifica fino al 30/06/2011 del calciatore TRUGLIA Gianmarco)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA - in via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione dei fatti differente da quella operata dal direttore di gara. - che dal rapporto dell’arbitro della gara A.C. Nuova Valle – Santa Caterina del 12.12.2010 risulta quanto segue: al 13° del II tempo veniva espulso il calciatore della Nuova Valle Truglia Gianmarco, in quanto, dopo essersi alzato dalla panchina, inveiva contro un calciatore avversario e, dopo avergli messo le mani in faccia, tentava di colpirlo con un pugno; inoltre, lo stesso calciatore, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tentava di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi per il pronto intervento di altri tesserati; il Truglia, infine, dopo essersi avvicinato alla panchina del S. Caterina, spintonava e colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario. Questa Commissione valuta eccessiva la squalifica fino al 30.06.2011 irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore in questione (C.U. n.31 del 16.12.2010 della Delegazione Provinciale di Catanzaro), in considerazione dell’entità dei fatti ascrittigli e, pertanto, ritiene conforme a giustizia operare una riduzione della stessa; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica inflitta al calciatore TRUGLIA Gianmarco della società A.C.D. Nuova Valle fino al 31 MARZO 2011, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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