COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.53 della Società A.S.D. ANDRE’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 16.12.2010 (squalifica fino al 31/03/2011 del calciatore CARISTO Nicola)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.53 della Società A.S.D. ANDRE’
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 16.12.2010 (squalifica fino al 31/03/2011 del calciatore CARISTO Nicola)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice relativamente alla sanzione irrogata al calciatore Caristo Nicola per aver disputato la gara Andrè – Corvo Futsal del 28 novembre 2010 in posizione irregolare in quanto tesserato con altra società. La A.S.D. Andrè, nell’ammettere la propria responsabilità, chiede che venga riconosciuta la buona fede del calciatore mitigandone la squalifica. Ritiene questa Commissione che i fatti integrino la responsabilità del calciatore Caristo ma ritiene congruo ridurre la squalifica a tutto il 15 marzo 2011. P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore CARISTO Nicola fino al 15 MARZO 2011 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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