COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.54 della società A.S.D. ROGLIANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.16 del 29.12.2010 (squalifica fino al 30/06/2011 del calciatore PERRI Carmine).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.54 della società A.S.D. ROGLIANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.16 del 29.12.2010 (squalifica fino al 30/06/2011 del calciatore PERRI Carmine). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA - in via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione dei fatti differente da quella operata dal direttore di gara; - che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Futsal Telesio – A.S.D. Roglianese del 18.12.2010 risulta che: al 17° del II tempo il calciatore della società reclamante, Perri Carmine, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, teneva nei confronti del direttore di gara un comportamento offensivo e minaccioso; lo stesso, inoltre, colpiva l’arbitro sulle mani nel tentativo di prendergli il taccuino, provocandogli un forte dolore, per poi essere allontanato dal campo dai propri compagni. Questa Commissione ritiene congrua ed adeguata ai fatti verificatisi la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale di squalificare il calciatore in questione fino al 30.06.2011 (C.U. n.16 del 29.12.2010 della Delegazione Provinciale di Cosenza); P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it