COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.43 della Società U.S.D.ANGELS TEAM avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 16.12.2010 (squalifica del capitano MOBRICI Giuseppe per SEI gare) RECLAMO n.44 della Società U.S.DRAPIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 16.12.2010 (squalifica del capitano VITA Marco per SEI gare, ammenda di € 50,00)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.43 della Società U.S.D.ANGELS TEAM avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 16.12.2010 (squalifica del capitano MOBRICI Giuseppe per SEI gare) RECLAMO n.44 della Società U.S.DRAPIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 16.12.2010 (squalifica del capitano VITA Marco per SEI gare, ammenda di € 50,00) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA In via preliminare la Commissione riunisce i ricorsi in epigrafe per evidenti motivi di connessione oggettiva. Dichiara, quindi, inammissibile il ricorso della società Drapia nella parte in cui impugna l’ammenda di € 50,00, non reclamabile ai sensi dell’art. 45 punto 3 del C.G.S.. Le reclamanti impugnano la delibera del primo giudice che ha sanzionato, ai sensi dell’art. 3 punto 2 del C.G.S., la responsabilità dei Capitani di entrambe le squadre per la mancata identificazione dell’autore di un atto di violenza subito dall’arbitro (due calci alla gamba destra). Sostiene la società U.S.D. Angel Team che l’arbitro non ha assolutamente chiesto ai due capitani di indicare, per come affermato in ricorso, il responsabile dell’atto di violenza, elemento che, comunque, il capitano dell’Angel Team non avrebbe potuto fornire in quanto l’intera compagine era distante dal luogo in cui si è consumato l’evento. La società Drapia indica come responsabile del gesto il proprio allenatore Rombolà Ferdinando. I fatti per come narrati dall’arbitro e le conseguenti responsabilità non possono essere posti in dubbio. La tesi dell’Angel Team è assolutamente generica e non motivata, quella del Drapia, parimenti, non può avere pregio in quanto l’arbitro ha chiaramente fatto riferimento, nella narrazione del fatto presente in rapporto, ai “calciatori” come soggetti tra i quali individuare il responsabile. P.Q.M. -dichiara inammissibile il ricorso della società Drapia nella parte in cui impugna l’ammenda di € 50,00 non reclamabile ai sensi dell’art. 45 punto 3 del C.G.S.; -rigetta i reclami nella rimanente parte in cui si impugnano le squalifiche dei rispettivi capitani; -dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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