COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.46 della Società U.S. GIOIOSA JONICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 16.12.2010 (squalifica del calciatore SANCI Cosimo per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.46 della Società U.S. GIOIOSA JONICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 16.12.2010 (squalifica del calciatore SANCI Cosimo per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Sanci Cosimo è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati; P.Q.M.
Rigetta il reclamo e disposte incamerarsi la tassa reclamo.
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