COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.48 della Società A.S.D. PRESILA VALLECUPO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 16.12.2010 (inibizione del dirigente GALLO Rocco fino al 31 marzo 2011)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.48 della Società A.S.D. PRESILA VALLECUPO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 16.12.2010 (inibizione del dirigente GALLO Rocco fino al 31 marzo 2011) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che appare congruo rimodulare la sanzione inflitta riducendola a tutto il 26 febbraio 2011. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta al dirigente GALLO Rocco a tutto il 26 febbraio 2011 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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