COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 18 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.38 della Società U.S. SCALEA 1912 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 65 del 2/12/2010 (squalifica dell’allenatore VIOLA Franco fino al 14/4/2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 18 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.38 della Società U.S. SCALEA 1912 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 65 del 2/12/2010 (squalifica dell’allenatore VIOLA Franco fino al 14/4/2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la Società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che, alla stregua delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso dell’odierna seduta, i fatti ascritti all’allenatore Viola Franco vanno diversamente valutati, poiché è emerso che il Viola non ha tentato di aggredire l’arbitro, ma, entrato abusivamente in campo dopo aver subito un provvedimento di allontanamento dalla panchina per proteste, rivolgeva nei confronti del direttore di gara frasi offensive e minacciose; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica; P.Q.M. in accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore VIOLA Franco fino al 31 GENNAIO 2011, e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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