COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 18 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.56 della Società A.S.D. NUOVA FILADELFIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del 23/12/2010 (squalifica del terreno di giuoco per QUATTRO gare, perdita della gara di 1^ Categoria Nuova Curinga – Nuova Filadelfia del 19/12/2010 con il punteggio di 0-3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 18 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.56 della Società A.S.D. NUOVA FILADELFIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del 23/12/2010 (squalifica del terreno di giuoco per QUATTRO gare, perdita della gara di 1^ Categoria Nuova Curinga – Nuova Filadelfia del 19/12/2010 con il punteggio di 0-3). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; ritenuto che dagli atti del procedimento risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e della riconducibilità dell’aggressione alla Società Nuova Filadelfia; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti accertati poiché l’episodio si è verificato in campo esterno e la Società Nuova Filadelfia non aveva in alcun modo la possibilità di presiedere all’ordinato svolgimento della gara ed in particolare che va tenuto conto che l’aggressore è entrato sul terreno di giuoco da un cancello lasciato aperto alla cui custodia avrebbe dovuto provvedere la Società ospitante; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce a DUE le giornate di squalifica del terreno di giuoco della società ASD Nuova Filadelfia; conferma nel resto; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it