COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 92 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.60 della POL. SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.83 del 13.1.2011 (squalifica per TRE gare del calciatore FALCONE Davide).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 92 del 26 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.60 della POL. SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.83 del 13.1.2011 (squalifica per TRE gare del calciatore FALCONE Davide).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiale ed il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta da primo giudice al calciatore Falcone Davide della Polisportiva San Lucido è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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