COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 92 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.62 del Signor MUSELLA Alessandro (società U.S. Praia) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.83 del 13.1.2011 (squalifica per QUATTRO gare)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 92 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.62 del Signor MUSELLA Alessandro (società U.S. Praia) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.83 del 13.1.2011 (squalifica per QUATTRO gare) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiale ed il reclamo; sentito il reclamante; rilevato che la sanzione come sopra inflitta da primo giudice al tesserato dell’U.S. Praia, signor Musella Alessandro, è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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