COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 42 della F.C. CATANZARO LIDO 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 02.12.2010 (omologazione risultato acquisito in campo gara Futsal Ardone – Catanzaro Lido 2004 del 17/11/2010 con il punteggio di 5-4).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 42 della F.C. CATANZARO LIDO 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 02.12.2010 (omologazione risultato acquisito in campo gara Futsal Ardone – Catanzaro Lido 2004 del 17/11/2010 con il punteggio di 5-4). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la reclamante ripropone davanti a questa Commissione la lagnanza rigettata dal primo giudice: la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto il calciatore Benito Esposito, portiere del Catanzaro Lido 2004, aggredito dai tifosi avversari durante un’invasione di campo, non ha potuto concludere la stessa. Conforta la propria tesi argomentando dalle risultanze di un controllo medico effettuato presso il Pronto Soccorso del Nosocomio di Catanzaro (prognosi di 15 giorni). Pertanto chiede che la società Futsal Ardore venga sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 6 o in subordine con le sanzioni previste all’articolo 18 punto 1 comma f e g C.G.S.. Controdeduce la Futsal Ardore che confuta la tesi della reclamante affermando che il calciatore Benito Esposito non ha subito alcuna aggressione e che comunque non può mettersi in dubbio l’integrità fisica nella gara in esame atteso che lo stesso ha continuato la stessa fino al termine. La Commissione Disciplinare nella seduta del 19 gennaio u.s. rinviava la decisione alla seduta odierna al fine di ascoltare a chiarimenti, sui fatti oggetto di discussione, il Direttore di gara che confermava il suo rapporto. Ribadiva che non aveva scorto se il calciatore Esposito fosse stato colpito durante l’invasione di campo; che la sospensione era durata solo due minuti, trascorsi i quali la calma era stata prontamente riportata in campo grazie anche al fattivo contributo dei tesserati dell’Ardore e che, soprattutto, era assolutamente certo che il portiere Esposito avesse regolarmente concluso la gara. Il reclamo è, pertanto. da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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