COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.63 della Società A.C. SOFIOTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 12.1.2011 (squalifica dell’allenatore AMODIO Alessandro fino al 7/4/2011, squalifica dell’assistente arbitrale di parte LIFRIERI Fabio fino al 24/2/2011, squalifica del calciatore NICOLETTI Luca fino al 12/1/ 2012, squalifica del calciatore NICOLETTI Federico per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.63 della Società A.C. SOFIOTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 12.1.2011 (squalifica dell’allenatore AMODIO Alessandro fino al 7/4/2011, squalifica dell’assistente arbitrale di parte LIFRIERI Fabio fino al 24/2/2011, squalifica del calciatore NICOLETTI Luca fino al 12/1/ 2012, squalifica del calciatore NICOLETTI Federico per CINQUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA che dal rapporto del direttore della gara A.C. Sofiota - A.S.D. Calcio Torano S.T.S. del 09/01/2011 risulta quanto qui di seguito indicato: al 34° del I tempo, l’allenatore della Società Sofiota, Amodio Alessandro, veniva allontanato dal terreno di gioco per aver protestato vivacemente nei confronti dell’arbitro; inoltre, il suddetto tesserato, a fine gara, tentava di aggredire il direttore di gara, profferendogli frasi offensive e gravemente minacciose; al 22° del II tempo, il calciatore Nicoletti Federico (Sofiota) colpiva un calciatore della Soc. Torano con un violento calcio da dietro e, dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, si avventava sullo stesso avversario colpendolo con un violento pugno al volto; inoltre, a fine gara il succitato calciatore della società reclamante rivolgeva all’arbitro frasi offensive; al 33° del II tempo, Lifrieri Fabio, che stava svolgendo le funzioni di assistente arbitrale di parte della Soc. Sofiota, veniva allontanato dal terreno di gioco a seguito di vivaci proteste nei confronti dell’arbitro; inoltre, il Lifrieri a fine gara, dopo avere pronunciato frasi offensive nei confronti del suddetto ufficiale di gara, tentava di aggredirlo; al 49° del II tempo, il calciatore Nicoletti Luca (Sofiota), precedentemente sostituito, entrava in campo e si avventava contro l’arbitro, colpendolo “con un violento calcio alle gambe e con un forte pugno alle spalle”; in quel frangente, il direttore di gara, nel girarsi, colpiva al viso involontariamente il calciatore suddetto, il quale veniva trattenuto a stento dai propri compagni di squadra, continuando a minacciare ed offendere l’arbitro. In riferimento all’aggressione subita, si fa presente che il direttore di gara ha allegato al supplemento di rapporto un certificato medico rilasciato in data 10/01/2011 dal Pronto Soccorso del P.O. di Corigliano, con prognosi di sette giorni per un ematoma alla gamba sx. Il Giudice Sportivo Territoriale, con C.U. n.25 del 12.01.2011 della Delegazione Distrettuale di Rossano, ha adottato i seguenti provvedimenti a carico dei tesserati della società reclamante resisi responsabili dei fatti testé esposti: -squalifica all’allenatore Amodio Alessandro fino al 07/04/2001; -squalifica all’assistente arbitrale di parte Lifrieri Fabio fino al 24/02/2011; -squalifica al calciatore Nicoletti Luca fino al 12/01/2012; -squalifica al calciatore Nicoletti Federico per cinque gare effettive. La reclamante impugna la decisione di primo grado, ricostruendo gli episodi che hanno visto coinvolti i propri tesserati in modo del tutto differente da quanto ha effettuato l’arbitro, peraltro in modo puntuale, nel rapporto a sua firma. Al riguardo va precisato che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione dei fatti differente da quella operata dal direttore di gara. L’adita Commissione ritiene le sanzioni irrogate del giudice di prime cure congrue ed adeguate all’entità ed alle modalità dei fatti ascritti ai suddetti tesserati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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