COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 68 della Società A.C.D. CITTA’ AMANTEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 SGS del 20.01.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Allievi Regionali CATANZARO S.p.A – CITTA’ AMANTEA del 16/1/ 2011, UN PUNTO di penalizzazione in classifica, ammenda di € 103,00 per prima rinuncia).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 68 della Società A.C.D. CITTA’ AMANTEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 SGS del 20.01.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Allievi Regionali CATANZARO S.p.A – CITTA’ AMANTEA del 16/1/ 2011, UN PUNTO di penalizzazione in classifica, ammenda di € 103,00 per prima rinuncia).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado, in particolare la penalizzazione di un punto in classifica, adducendo la propria assoluta buona fede per non aver disputato la gara in epigrafe. I fatti vanno ricostruiti per come segue: La F.C. CATANZARO S.p.A., in data 15 gennaio u.s., comunicava via fax alla Società reclamante nonché al Comitato Regionale Calabria che “a seguito delle note vicissitudini che sta attraversando la F.C. Catanzaro, siamo costretti nostro rammarico a dover rinunciare alla gara in oggetto” (quella in epigrafe n.d.r.). La Società Città di Amantea, tratta in errore da tale comunicazione, non si recava il giorno seguente nel luogo designato per la disputa della gara, per cui veniva considerata, al pari dell’F.C. Catanzaro, rinunciataria. Questa Commissione, pur riconoscendo che l’inusitata comunicazione ha certamente e comprensibilmente tratto in errore la reclamante, non può che applicare la normativa vigente in materia che demandando alle Leghe l’organizzazione delle gare impone alle Società di adeguarsi alle comunicazioni ufficiali da esse promananti. Il reclamo è da rigettarsi. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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