COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 08/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 1 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ALBONETTI MATTEO, tess. A.S.D. Club F.B. Lugo Stuoie, sig. VALLI ROBERTO, Presidente A.S.D. Club F.B. Lugo Stuoie, A.S.D. CLUB F.B. LUGO STUOIE- camp. Eccellenza e A.S.D. STUOIE BARACCA LUGO– camp. I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 08/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 1 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ALBONETTI MATTEO, tess. A.S.D. Club F.B. Lugo Stuoie, sig. VALLI ROBERTO, Presidente A.S.D. Club F.B. Lugo Stuoie, A.S.D. CLUB F.B. LUGO STUOIE- camp. Eccellenza e A.S.D. STUOIE BARACCA LUGO– camp. I^ categoria Con nota 17.6.2010 n. 9010/544, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc.ALBONETTI MATTEO, tess. A.S.D. Club F.B. Lugo Stuoie, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Club F.B. Lugo Stuoie, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Stuoie Baracca Lugo; - il sig. VALLI ROBERTO, Presidente dell’A.S.D. Club F.B. Lugo Stuoie, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Albonetti Matteo, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. STUOIE BARACCA LUGO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. CLUB F.B. LUGO STUOIE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti. . Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. ALBONETTI MATTEO, la inibizione per mesi 1 del sig. VALLI ROBERTO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. CLUB F.B. LUGO STUOIE e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. STUOIE BARACCA LUGO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. ALBONETTI MATTEO e dal sig. VALLI ROBERTO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. STUOIE BARACCA LUGO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, dell’A.S.D. CLUB F.B. LUGO STUOIE; - preso atto che il calc. ALBONETTI MATTEO risulta regolarmente tesserato dal 28.8. 2009, per l’A.S.D. CLUB F.B. LUGO STUOIE; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. ALBONETTI MATTEO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. VALLI ROBERTO, Presidente dell’A.S.D. Club F.B. Lugo Stuoie, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. STUOIE BARACCA LUGO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. CLUB F.B. LUGO STUOIE l’ammenda di € 300. Manda Alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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