COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PARNOFFO GIUSEPPE, tess. U.S. Carpine , sig. MATTIOLI ALBERTO, Presidente A.S.D. Virtus Cibeno, U.S. CARPINE – camp. III^ cat. e A.S.D. VIRTUS CIBENO – camp. I^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PARNOFFO GIUSEPPE, tess. U.S. Carpine , sig. MATTIOLI ALBERTO, Presidente A.S.D. Virtus Cibeno, U.S. CARPINE – camp. III^ cat. e A.S.D. VIRTUS CIBENO – camp. I^ cat. Con nota 14.7.2010 N. 403/870 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. PARNOFFO GIUSEPPE , delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Virtus Cibeno , mentre era ancora tesserato per la società U.S. Carpine ; - il sig. MATTIOLI ALBERTO , Presidente dell’A.S.D. Virtus Cibeno , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Parnoffo Giuseppe , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società U.S. CARPINE , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. VIRTUS CIBENO , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. PARNOFFO GIUSEPPE, la inibizione per mesi 2 del sig. MATTIOLI ALBERTO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. VIRTUS CIBENO e l’ammenda di € 150 per l’U.S. CARPINE. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. PARNOFFO GIUSEPPE e dal sig. MATTIOLI ALBERTO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’U.S. CARPINE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. VIRTUS CIBENO; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. PARNOFFO GIUSEPPE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MATTIOLI ALBERTO, Presidente dell’A.S.D. Virtus Cibeno, la inibizione per mesi 1, all’U.S. CARPINE l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. VIRTUS CIBENO l’ammenda di € 300.
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