COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 3 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GIORDANO VINCENZO, già tess.Dragonea Calcio, sig. SALVI ALDO, Dirigente A.S.D. Baragazza, DRAGONEA CALCIO – camp. II^ cat. e A.S.D. BARAGAZZA – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 3 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GIORDANO VINCENZO, già tess.Dragonea Calcio, sig. SALVI ALDO, Dirigente A.S.D. Baragazza, DRAGONEA CALCIO – camp. II^ cat. e A.S.D. BARAGAZZA – camp. III^ cat. Con nota 12.7.2010 n. 335/896, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. GIORDANO VINCENZO, già tess. Soc. Dragonea Calcio, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S., perché, malgrado fosse tesserato con la soc. Dragonea Calcio a partire dal 18.10.2007, partecipava indebitamente, senza averne titolo, alla gara Amatori Pioppe – Baragazza del 25.10.2009 del Campionato di III^ categoria; - il sig. SALVI ALDO, nella qualità di dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Baragazza, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S., perché sottoscriveva la distinta della gara Amatori Pioppe – Baragazza del 25.10.2009, ove affermava che i calciatori uvi indicati erano regolarmente tesserati per la società, malgrado il giocatore Giordano non ne avesse titolo; - la società DRAGONEA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato; - la società A.S.D. BARAGAZZA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse sella società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. BARAGAZZA ha fatto pervenire una memoria in cui dichiara che “nel settembre 2009 dopo colloquio con il sig.Giordano , dove ci dava la disponibilità a giocare nella nostra formazione e di essere libero da legami con altre società, abbiamo provveduto a spedire in Federazione il modulo per il tesseramento del giocatore, non avendo ricevuto risposta contraria dalla Federazione nè per fax e nè per posta, abbiamo dedotto che il tesseramento del giocatore fosse andato a buon fine”. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per anni 2 del calc. GIORDANO VINCENZO, la inibizione per anni 2 del sig. SALVI ALDO, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 800 per l’A.S.D. BARAGAZZA e l’ammenda di € 300 per la società DRAGONEA CALCIO. La Commissione, - letto il deferimento e la nota dell’A.S.D.BARAGAZZA; - precisato che con fax datato 25.9.2009 (con conferma di ricevimento), indirizzato al numero indicato dalla società nella scheda di iscrizione al campionato 2009/2010, l’Ufficio Tesseramento del C.R.E.R. comunicava all’A.S.D. BARAGAZZA il non accoglimento della richiesta di tesseramento in quanto il calciatore risultava tesserato per altra società e non svincolato; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. GIORDANO VINCENZO e dal sig. SALVI ALDO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la società DRAGONEA CALCIO e la responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per l’ A.S.D. BARAGAZZA; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. GRAZIANO VINCENZO la squalifica per mesi 6, al sig. SALVI ALDO, Dirigente dell’A.S.D. Baragazza, la inibizione per mesi 6, alla società DRAGONEA CALCIO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. BARAGAZZA la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 300.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it