COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 18 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CHAKIR AYOUBE, tess. G.S.D. Luzzara Calcio, sig. CAVANDOLI LUCIANO, Presidente A.S.D. Guastalla Calcio, G.S.D. LUZZARA CALCIO – camp. Promozione e A.S.D. GUASTALLA CALCIO – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 18 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CHAKIR AYOUBE, tess. G.S.D. Luzzara Calcio, sig. CAVANDOLI LUCIANO, Presidente A.S.D. Guastalla Calcio, G.S.D. LUZZARA CALCIO – camp. Promozione e A.S.D. GUASTALLA CALCIO – camp. II^ cat. Con nota 22.6.2010 n. 554/902, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. CHAKIR AYOUBE , tess. G.S.D. Luzzara Calcio, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Guastalla Calcio, mentre era ancora tesserato per la società G.S.D. Luzzara Calcio; - il sig. CAVANDOLI LUCIANO , Presidente dell’A.S.D. Guastalla Calcio, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc.Chakir Ayoube, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società G.S.D. LUZZARA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. GUASTALLA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il G.S.D. LUZZARA CALCIO ha fatto pervenire una nota in cui chiede l’applicazione di una sanzione minima. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. CHAKIR AYOUBE, la inibizione per mesi 2 del sig. CAVANDOLI LUCIANO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. GUASTALLA CALCIO e l’ammenda di € 150 per il G.S.D. LUZZARA CALCIO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. CHAKIR AYOUBE e dal sig. CAVANDOLI LUCIANO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per il G.S.D. LUZZARA CALCIO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. GUASTALLA CALCIO; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. CHAKIR AYOUBE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. CAVANDOLI LUCIANO, Presidente dell’A.S.D. Guastalla Calcio, la inibizione per mesi 1, al G.S.D. LUZZARA CALCIO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. GUASTALLA CALCIO l’ammenda di € 300.
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