COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 20 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. TRAVESE Avverso squalifica per 3 giornate calc. AGI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 11 del 22.9.2010 gara PITTOLO – TRAVESE del 19.9.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 20 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. TRAVESE Avverso squalifica per 3 giornate calc. AGI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 11 del 22.9.2010 gara PITTOLO – TRAVESE del 19.9.2010 L’A.S.D. TRAVESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. AGI “dopo aver subito una ammonizione, a suo parere ingiusta, causata non da falli o proteste ma da troppo esultanza dopo una sua rete, successivamente veniva ammonito una seconda volta per gioco pericoloso, ritenuta dal calciatore ingiusta. Da ciò ne derivava il comportamento deplorevole e inopportuno del calciatore, in considerazione dello stress da gara e la consapevolezza (errata) di aver subito una ingiustizia, si comportava in maniera deplorevole”. Ritenendo ingiusta la seconda ammonizione, inflitta molto fiscalmente dall’arbitro, chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc. AGI, espulso per doppia ammonizione (la seconda per non aver rispettato le distanze di gioco) gli rivolgeva offese ed esternava una espressione blasfema e uscendo dal terreno di gioco ribaltava una panchina, reiterando le offese all’arbitro e le espressioni blasfeme, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. AGI FILIPPO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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