COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 18 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 88. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAVA 2000 – GARA ANTICA TAURANIA I CAVA 2000 DEL 19.02.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 18 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 88. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAVA 2000 – GARA ANTICA TAURANIA I CAVA 2000 DEL 19.02.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali; rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, può accedersi alla richiesta di riduzione della squalifica irrogata dal Primo giudice, quantificata in otto giornate di gare, a carico del calciatore Senatore Bartolomeo. La condotta del citato calciatore si evidenzia sicuramente grave, in quanto egli tentava inequivocabilmente di aggredire, fisicamente, il direttore di gara, non riuscendovi solo in ragione dell’intervento di terzi, che evitavano conseguenze più gravi. Tuttavia, l’assenza di lesività della condotta, unitamente alla circostanza, emergente dallo stesso referto arbitrale, che il calciatore, accompagnato all’esterno del campo di gioco, si è astenuto da ulteriori comportamenti negativi, determina che questa C.D.T. valuti di dover accogliere la richiesta di riduzione. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Cava 2000, di ridurre a sei giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Senatore Bartolomeo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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