• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 26. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO GIOVANILE OBBLIGATORIO, CATEGORIA “ALLIEVI” O “GIOVANISSIMI” 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA). A CARICO DEl SIG. BRUNO DI MAIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA S.C.D. CITTÀ DI TORRE DEL GRECO): ART. 1, GOMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOClÉTÀ S.C.D. CITTÀ DI TORRE DEL GRECO: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. DANIELE BUTRICO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S. CLUB BATTIPAGLIA CALCIO): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. CLUB BATTIPAGLIA CALCIO: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. LUCA BORRELLI (PRESlDENTE DELLA SOCIETÀ CO.GAP. S. SEBASTIANO F.C.): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SQCIETA CO.GAP. S. SEBASTIANO F.C.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG CARMINE PALLADINO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.C.D. EVOLI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.C.D. EVOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ANTONIO BENEDUCE (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. FIPARO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FIPARO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG RAFFAELE GRIMALDI (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. FUTURA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTURA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ANGELO ESPOSITO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. GIÒ PONTICELLI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIÒ PONTICELLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG GIUSEPPE MORELLA (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. GROTTA SOCCER), ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GROTTA SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG SERGIO QUAGLIANO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. I LEONI DI PERSANO – EX I LEONI POSTIGLIONE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. I LEONI DI PERSANO – EX I LEONI POSTIGLIONE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG GABRIELE PETTI (PRESIDENTE DELLA SOClETA S.S. INTREPIDA): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. INTREPIDA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 26. DEF.TO P.F. - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO GIOVANILE OBBLIGATORIO, CATEGORIA “ALLIEVI” O “GIOVANISSIMI” 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA). A CARICO DEl SIG. BRUNO DI MAIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA S.C.D. CITTÀ DI TORRE DEL GRECO): ART. 1, GOMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOClÉTÀ S.C.D. CITTÀ DI TORRE DEL GRECO: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. DANIELE BUTRICO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S. CLUB BATTIPAGLIA CALCIO): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. CLUB BATTIPAGLIA CALCIO: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. LUCA BORRELLI (PRESlDENTE DELLA SOCIETÀ CO.GAP. S. SEBASTIANO F.C.): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SQCIETA CO.GAP. S. SEBASTIANO F.C.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG CARMINE PALLADINO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.C.D. EVOLI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.C.D. EVOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ANTONIO BENEDUCE (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. FIPARO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FIPARO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG RAFFAELE GRIMALDI (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. FUTURA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTURA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ANGELO ESPOSITO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. GIÒ PONTICELLI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIÒ PONTICELLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG GIUSEPPE MORELLA (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. GROTTA SOCCER), ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GROTTA SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG SERGIO QUAGLIANO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. I LEONI DI PERSANO – EX I LEONI POSTIGLIONE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. I LEONI DI PERSANO – EX I LEONI POSTIGLIONE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG GABRIELE PETTI (PRESIDENTE DELLA SOClETA S.S. INTREPIDA): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. INTREPIDA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 9 settembre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 15, 22 e 29 marzo 2010, protocollo 1321/08- 09, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso,
OSSERVA:
alla riunione dell’11 ottobre 2010 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Bruno Di Maio, Daniele Butrico, Luca Borrelli, Carmine Palladino, Antonio Benedice, Raffaele Grimaldi, Angelo Esposito, Giuseppe Morella, Sergio Quagliano e Gabriele Petti, l'inibizione per giorni 15; b) per le società Città di Torre del Greco, Club Battipaglia Calcio, CO.GAP. S. Sebastiano F.C., Evoli, Fiparo, Futura, Giò Ponticelli, Grotta Soccer, I Leoni Persano (ex I Leoni Postiglione) ed Intrepida, l'ammenda di euro 1.000,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le società su menzionate, per la stagione sportiva 2008/2009, non hanno preso parte al Campionato giovanile obbligatorio, categoria “Allievi” e/o “Giovanissimi”; preso atto che il CR. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 1 dell’1 luglio 2008, alla pag. 25 (per il Campionato di Prima Categoria, al quale partecipavano, nel relativo anno sportivo, le società deferite), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 del 1° luglio 2008, sono determinate fino ad euro 1.500,00 per le società di Prima Categoria; tenuto conto che questa stessa C.D.T.,
in relazione a situazioni analoghe, se non addirittura identiche (deferimento, per le stesse motivazioni, a carico delle società, anch’esse del Campionato Regionale di Prima Categoria), ha determinato le sanzioni come segue e come si rileva dal C.U. n. 124 del 30.06.2008, pag 2859: euro 500,00, per quel che concerne l’ammenda a carico delle singole società, anche in considerazione dell’obiettiva penuria impiantistica regionale; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene conforme ad equità e coerenza contenere e determinare le medesime sanzioni, a carico delle società deferite; quanto ai rispettivi Presidenti, questa C.D.T., determina, in analogia a quanto sancito in ordine alle società di Promozione e di Calcio a Cinque – serie C1. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Bruno Di
Maio, Daniele Butrico, Luca Borrelli, Carmine Palladino, Antonio Benedice, Raffaele Grimaldi, Angelo Esposito, Giuseppe Morella, Sergio Quagliano e Gabriele Petti, rispettivamente, presidente della società Città di Torre del Greco, Club Battipaglia Calcio, CO.GAP. S. Sebastiano F.C., Evoli, Fiparo, Futura, Giò Ponticelli, Grotta Soccer, I Leoni Persano (ex I Leoni Postiglione) ed Intrepida, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico di ognuno delle medesime società, l'ammenda di euro 500,00.
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Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 26. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO GIOVANILE OBBLIGATORIO, CATEGORIA “ALLIEVI” O “GIOVANISSIMI” 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA). A CARICO DEl SIG. BRUNO DI MAIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA S.C.D. CITTÀ DI TORRE DEL GRECO): ART. 1, GOMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOClÉTÀ S.C.D. CITTÀ DI TORRE DEL GRECO: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. DANIELE BUTRICO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S. CLUB BATTIPAGLIA CALCIO): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. CLUB BATTIPAGLIA CALCIO: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. LUCA BORRELLI (PRESlDENTE DELLA SOCIETÀ CO.GAP. S. SEBASTIANO F.C.): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SQCIETA CO.GAP. S. SEBASTIANO F.C.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG CARMINE PALLADINO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.C.D. EVOLI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.C.D. EVOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ANTONIO BENEDUCE (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. FIPARO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FIPARO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG RAFFAELE GRIMALDI (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. FUTURA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTURA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ANGELO ESPOSITO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. GIÒ PONTICELLI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIÒ PONTICELLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG GIUSEPPE MORELLA (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. GROTTA SOCCER), ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GROTTA SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG SERGIO QUAGLIANO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. I LEONI DI PERSANO – EX I LEONI POSTIGLIONE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. I LEONI DI PERSANO – EX I LEONI POSTIGLIONE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG GABRIELE PETTI (PRESIDENTE DELLA SOClETA S.S. INTREPIDA): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. INTREPIDA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA"