COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 206. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TEMERARIA RECLAMO CALCIATORE ANTONIO DE SIMONE GARA REAL S. MARIA A VICO I TEMERARIA DEL 17.01.2010 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
206. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TEMERARIA RECLAMO CALCIATORE ANTONIO DE SIMONE GARA REAL S. MARIA A VICO I TEMERARIA DEL 17.01.2010 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo ritualmente presentato; sentita, nella persona dell’avvocato assistente legale di entrambi, la società ed il calciatore, sig. Antonio De Simone, che avevano presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva: dal referto arbitrale – che, per consolidata giurisprudenza, deve essere ritenuto fonte privilegiata di prova –, nonché dall’audizione del direttore di gara, emerge un quadro di particolare gravità, con riferimento sia al comportamento del calciatore, sig. Antonio De Simone, sia a quello dell’assistente di parte della società Temeraria, sig. Di Giacomo Vittorio. Nella valutazione globale della vicenda, peraltro, non può non tenersi conto sia della documentazione depositata agli atti dalla società Temeraria (pur non idonea – nel rispetto della vigente normativa e della copiosa giurisprudenza calcistica – alla confutazione di quanto dal direttore di gara specificato nel referto di gara e precisato all’atto della richiamata audizione), sia delle puntualizzazioni, parzialmente riduttive, che l’arbitro ha enunciato nel corso della più volte segnalata audizione presso questa C.D.T. Non può non sottolinearsi, sul punto, che la società, attraverso il suo assistente legale, ha insistito sull’aspetto della materiale impossibilità (tuttavia, non dimostrabile), da parte del calciatore De Simone, in ragione di una sua provvisoria condizione soggettiva di serio infortunio, di aggredire l’arbitro della gara. Al riguardo, è stata depositata, agli atti, anche una documentazione medica, relativa al sig. Antonio De Simone, rilasciata dal servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pagani. Tanto premesso, a seguito di approfondita ponderazione, questa Commissione ritiene di dover ridurre al 31.08.2011 la sanzione determinata dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore, sig. Antonio De Simone. P.Q.M.
DELl BERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Temeraria e dal calciatore, sig. Antonio De Simone, riducendo al 31.08.2011 la squalifica a carico del calciatore medesimo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo della società Temeraria, non versata; dispone restituirsi la tassa reclamo versata, in misura ridotta di euro 65,00, dal tesserato sig. Antonio De Simone.
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