COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 209. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CASTELFRANCI – GARA CASTELFRANCI I POL. CALITRI DEL 7.02.2010 – 2^ CAT

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 209. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CASTELFRANCI – GARA CASTELFRANCI I POL. CALITRI DEL 7.02.2010 – 2^ CAT La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva: il comportamento tenuto, nella circostanza, dal calciatore, sig. Calzerano Simone, appare di obiettiva gravità. Tuttavia, atteso che, per costante giurisprudenza calcistica, l’entità della sanzione deve corrispondere, nel rispetto dei principi di equità e di giusta commisurazione, all’effettiva gravità dell’infrazione, questa C.D.T. ritiene conforme ai parametri della giustizia sportiva ridurre al 31.12.2011 la sanzione disciplinare in argomento. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Castelfranci, di ridurre al 31.12.2011 la sanzione, determinata dal G.S.T., a carico del calciatore, sig. Calzerano Simone; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it