COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 210. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN NICOLA BARONIA – GARA SAN NICOLA BARONIA IGESUALDO DEL 14.02.2010 – 2^ CAT

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 210. DELIBERA C.D.T. - RECLAMO SAN NICOLA BARONIA - GARA SAN NICOLA BARONIA IGESUALDO DEL 14.02.2010 – 2^ CAT La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società San Nicola Baronia, ne rileva l'inammissibilità. Invero, la società reclamante ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 9.03.2010, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall'art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni, decorrenti dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante ha inteso impugnare). Nella fattispecie, la pubblicazione del menzionato Comunicato Ufficiale è stata formalizzata in data 25.02.2010, per cui il termine era fissato al 4.03.2010. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Nicola Baronia.
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