COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 28 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 02. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO IPPOGRIFO SARNO – GARA IPPOGRIFO SARNO I SARNESE 1926 DEL 26.09.2010 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 28 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 02. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO IPPOGRIFO SARNO – GARA IPPOGRIFO SARNO I SARNESE 1926 DEL 26.09.2010 – ECCELLENZA La C.D.T., letto il reclamo, sentita, nella persona del suo difensore legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; sentito l’arbitro a chiarimento; ascoltati i due assistenti dell’arbitro; visti gli atti ufficiali, osserva: quanto all’assenza di riscontro da parte degli ufficiali di gara (che hanno precisato a questa C.D.T. di non aver refertato alcuna segnalazione, in relazione all’episodio contestato all’allenatore della società Ippogrifo Sarno, sig. Luigi Squillante, la circostanza è stata spiegata in modo inoppugnabile, sulla base di una puntualizzazione chiara e netta: gli ufficiali di gara, al termine dell’evento agonistico, sono stati immediatamente accompagnati nello spogliatoio dalle forze dell’ordine, per cui sarebbe stato, sotto il profilo obiettivo e di fatto, quasi del tutto impossibile che uno di loro fosse in grado di assistere all’episodio in esame. Quanto all’acuta sottolineatura, di cui al reclamo della società Ippogrifo Sarno, in ordine all’inammissibilità del rapporto del Commissario di Campo su un episodio di competenza esclusiva degli ufficiali di gara, deve necessariamente ribadirsi che le sanzioni, in ambito sportivo, rivestono una natura sostanziale (ovviamente, da non considerare meramente sommaria, o viziata da superficialità), come la costante, univoca giurisprudenza calcistica conferma. Sotto quest’aspetto, il principio – fondamentale in qualsiasi momento, o fase, dell’attività sportiva – dell’obbligo di lealtà e correttezza sportiva, ad avviso di questa C.D.T., supera ed assorbe ogni altra prescrizione, o considerazione. Di conseguenza, essendo l’episodio stato riportato in un atto ufficiale di gara (qual è – incontestabilmente – il rapporto del Commissario di Campo), sia il Giudice Sportivo Territoriale, sia questa C.D.T. non possono di certo ignorarlo, anche e soprattutto per quel che concerne i profili sanzionatori. Per quel che riguarda la nota, a firma del Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, allegata al reclamo e trascritta, a stralcio, nel testo del ricorso medesimo, valga quanto già specificato a proposito dei referti degli ufficiali di gara. Invero, nulla avrebbero potuto “riscontrare” il responsabile e gli agenti del servizio d’ordine pubblico, atteso che, del tutto evidentemente, nessuno di essi ha avuto modo di prendere visione del fatto in contestazione. Deve, infine, precisarsi che, quanto al fatto che “i Commissari di Campo” (non) “ segnalavano allo scrivente alcunché in merito” al medesimo Dirigente di P.S., non è considerazione idonea a cancellare la vicenda, o a revocarla in dubbio. Invero, non sussisteva, né poteva sussistere, alcun obbligo, a carico dei Commissari di Campo, di segnalare al Dirigente di P.S. l’episodio. Di più: i Commissari di Campo non ne avrebbero neppure potuto avere la potestà. Infine, quanto alla sottolineatura che all’episodio sia stato conferito risalto rilevante, sui quotidiani a tiratura regionale e/o a diffusione locale, essa a nulla rileva, in questa sede. Deve, altresì, puntualizzarsi che la stessa accurata e profonda enunciazione di significative motivazioni plurime, da parte dell’avvocato della società reclamante, attesta come l’assistente legale della società Ippogrifo Sarno sia giustamente consapevole che una vicenda di assoluta gravità, quale quella in esame, non potesse essere cancellata, sulla base di aspetti meramente formali. Per quel che riguarda, poi, la quantificazione della sanzione, essa, a giudizio di questa C.D.T., appare commisurata con senso di equilibrio e con corrispondenza al principio di equità. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la squalifica, a carico dell’allenatore sig. Luigi Squillante, fino al 26.11.2010; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Ippogrifo Sarno.
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