COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 04 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 29. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE 2008/2009, CATEGORIA “ALLIEVI” O “GIOVANISSIMI”, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA), A CARICO DEl SIG. PIERANGELO MAROTTA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. LAURINO): ART. 1, GOMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOClÉTÀ A.S.D. LAURINO: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. ADRIANO CARAFA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.C.S. MILLENIUM CALCIO SALERNO): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.S. MILLENIUM CALCIO SALERNO: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. ANGELO GALLO (PRESlDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONDRAGONE CALCIO): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SQCIETA A.S.D. MONDRAGONE CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ROSARIO APICELLA (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. MONTECORVINO ROVELLA): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTECORVINO ROVELLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG EUGENIO ALBANO (PRESIDENTE DELLA SOClETA U.S.D. MONTEMARANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. MONTEMARANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DANIELE FILIPPO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. MUGNANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MUGNANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ANDREA VAIANO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. REAL BOSCHESE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL BOSCHESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG MICHELE BENEDETTO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. REAL BUCCIANO), ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL BUCCIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ERNESTO SANTANGELO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. REAL MADDALONESE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MADDALONESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ANGELO RUSSOMANDO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. REAL SANTA MARIA A VICO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANTA MARIA A VICO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 04 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 29. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE 2008/2009, CATEGORIA “ALLIEVI” O “GIOVANISSIMI”, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA), A CARICO DEl SIG. PIERANGELO MAROTTA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. LAURINO): ART. 1, GOMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOClÉTÀ A.S.D. LAURINO: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. ADRIANO CARAFA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.C.S. MILLENIUM CALCIO SALERNO): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.S. MILLENIUM CALCIO SALERNO: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. ANGELO GALLO (PRESlDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONDRAGONE CALCIO): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SQCIETA A.S.D. MONDRAGONE CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ROSARIO APICELLA (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. MONTECORVINO ROVELLA): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTECORVINO ROVELLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG EUGENIO ALBANO (PRESIDENTE DELLA SOClETA U.S.D. MONTEMARANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. MONTEMARANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DANIELE FILIPPO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. MUGNANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MUGNANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ANDREA VAIANO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. REAL BOSCHESE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL BOSCHESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG MICHELE BENEDETTO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. REAL BUCCIANO), ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL BUCCIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ERNESTO SANTANGELO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. REAL MADDALONESE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MADDALONESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ANGELO RUSSOMANDO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. REAL SANTA MARIA A VICO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANTA MARIA A VICO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 settembre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 29 marzo, 1, 8 e 15 aprile 2010, protocollo 1321/08-09, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 18 ottobre 2010 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questa C.D.T. comunica alla Procura Federale, nella persona del suo sostituto avv. Alfredo Sorbo, che sono state depositate agli atti memorie difensive, rispettivamente, delle società Laurino e Real Santa Maria a Vico. Il Rappresentante della Procura, preso atto dell’assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Pierangelo Marotta, Adriano Carafa, Angelo Gallo, Rosario Apicella, Eugenio Albano, Daniele Filippo, Andrea Vaiano, Michele Benedetto, Ernesto Santangelo ed Angelo Russomando, l'inibizione per giorni 15; b) per le società Laurino, Millenium Calcio Salerno, Mondragone Calcio, Montecorvino Rovella, Montemarano, Mugnano, Real Boschese, Real Bucciano, Real Maddalonese e Real Santa Maria a Vico, l'ammenda di euro 1.000,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le società su menzionate, per la stagione sportiva 2008/2009 (ovvero, di due anni sportivi or sono), non hanno preso parte al Campionato giovanile obbligatorio, categoria “Allievi” e/o “Giovanissimi”; preso atto che il C.R. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 1 dell’1 luglio 2008, alla pag. 25 (per il Campionato di Prima Categoria, al quale partecipavano, nel relativo anno sportivo, le società deferite), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 del 1° lug lio 2008, sono determinate fino ad euro 1.500,00 per le società di Prima Categoria; tenuto conto che questa stessa C.D.T., in relazione a situazioni analoghe, se non addirittura identiche (deferimento, per le stesse motivazioni, a carico delle società, anch’esse del Campionato Regionale di Prima Categoria), ha determinato le sanzioni come segue e come si rileva dal C.U. n. 124 del 30.06.2008, pag 2859: euro 500,00, per quel che concerne l’ammenda a carico delle singole società, anche in considerazione dell’obiettiva penuria impiantistica regionale; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene conforme ad equità e coerenza contenere e determinare le medesime sanzioni, a carico delle società deferite; quanto ai rispettivi Presidenti, questa C.D.T., determina, in analogia a quanto sancito in ordine alle società di Promozione e di Calcio a Cinque – Serie C1, di infliggere l’ammonizione con diffida. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Pierangelo Marotta, Adriano Carafa, Angelo Gallo, Rosario Apicella, Eugenio Albano, Daniele Filippo, Andrea Vaiano, Michele Benedetto, Ernesto Santangelo ed Angelo Russomando, rispettivamente presidenti delle società Laurino, Millenium Calcio Salerno, Mondragone Calcio, Montecorvino Rovella, Montemarano, Mugnano, Real Boschese, Real Bucciano, Real Maddalonese e Real Santa Maria a Vico, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico di ognuno delle medesime società, l'ammenda di euro 500,00.
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