COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 11 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 05. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CLUB BATTIPAGLIA CALCIO – GARA ACCIAROLI I CLUB BATTIPAGLIA CALCIO DEL 3.10.2010 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 11 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 05. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CLUB BATTIPAGLIA CALCIO – GARA ACCIAROLI I CLUB BATTIPAGLIA CALCIO DEL 3.10.2010 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audito l’arbitro a chiarimento, rileva che il direttore di gara, all’atto della richiamata audizione, ha integralmente confermato quanto già specificato nel referto ufficiale ed, anzi, ha ulteriormente dettagliato gli addebiti a carico della società reclamante. Invero, egli ha espressamente sottolineato: che “l’assistente che veniva attinto da sputi era posizionato dove si trovavano i sostenitori del Club Battipaglia Calcio… che identificavo come sostenitori del Club Battipaglia Calcio quelle persone che esultavano ai goals della società di Battipaglia… le stesse si trovavano vicino a una persona che si era venuta a presentare quale dirigente del Club Battipaglia prima dell’inizio della gara”. La conferma, da parte dell’arbitro, di quanto da lui medesimo specificato nel rapporto di gara, con ulteriori specificazioni in dettaglio, soprattutto con l’individuazione certa della società oggettivamente responsabile di atti ripetuti e pervicacemente reiterati, con l’aggravante della loro pesante incidenza di violazione dei canoni di civiltà (con particolare riferimento agli sputi, insistentemente indirizzati ad uno dei due assistenti ufficiali), è esaurientemente dimostrativa della fondatezza della sanzione e della sua assoluta corrispondenza ai canoni fondamentali dell’attività sportiva. Del tutto capziosa, di conseguenza, si appalesa l’obiezione sollevata dalla reclamante, allorquando “tiene a precisare” che la sua “opposizione è inerente solo alla prima parte della motivazione, ovvero per non aver ottemperato alle disposizioni dell’obbligo di giocare a porte chiuse”. Invero, la reclamante non appare consapevole di alcune considerazioni essenziali ai fini del decidere: la prima, che, allorquando la gara è prescritta “a porte chiuse”, ovvero in assenza di pubblico, a nulla rileva la circostanza di eventuali, inidonee misure di sicurezza dell’impianto sportivo; la seconda, relativa al fatto che l’obbligo dell’assenza del pubblico non grava esclusivamente sulla società ospitante, ma, ovviamente, anche su quella ospitata; la terza, in ordine alla valutazione, di natura etico-sportiva, che gli eventuali, inadeguati presupposti di sicurezza non possono di certo configurare elementi giustificativi dei cennati gesti di pura inciviltà. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Club Battipaglia Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto del medesimo Club Battipaglia Calcio.
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