COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 18 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 30. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEI SIG. MASSIMO PERNA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. ATL. TORRE DEL GRECO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 24 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D.; A CARICO DELLA SOCIÉTÀ A.S.D. ATL. TORRE DEL GRECO: ART. 4, COMMA 1, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 18 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 30. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEI SIG. MASSIMO PERNA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. ATL. TORRE DEL GRECO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 24 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D.; A CARICO DELLA SOCIÉTÀ A.S.D. ATL. TORRE DEL GRECO: ART. 4, COMMA 1, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 settembre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, avv. Giorgio Ricciardi, in data 10 marzo 2010, protocollo 5659/233, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione dell’8 novembre 2010 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Leonardo Cotugno, che l’ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per il sig. Massimo Perna, l’ammenda di euro 1.000,00; b) per la società Atletico Torre del Greco, l'ammenda di euro 1.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva nonchè del Regolamento della L.N.D. vigenti, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il sig. Massimo Perna, all’epoca dei fatti presidente della società Atletico Torre del Greco, non soltanto non ha effettuato il versamento prescritto per l’iscrizione al Campionato di Promozione 2009/2010, ma ha addirittura presentato al C.R. Campania un bonifico bancario che non ha avuto buon fine, ritiene che il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alle sanzioni, questa C.D.T. ritiene inadeguate, oltre che non eseguibili, le sanzioni pecuniarie, così come chieste dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Leonardo Cotugno, a maggior ragione tenuto conto della circostanza innanzi rappresentata (bonifico bancario dall’esito negativo). Giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che unico responsabile della negativa vicenda debba essere considerato il sig. Massimo Perna, a carico del quale infligge la sanzione, che ritiene conforme alla gravità dell’infrazione, dell’inibizione per anni due. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Massimo Perna, all’epoca dei fatti presidente della società Atl. Torre del Greco, la sanzione dell'inibizione per anni due.
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