COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 18 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 31. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO GIOVANILE 2008/2009, CATEGORIA “ALLIEVI” O “GIOVANISSIMI”, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ Dl PRIMA CATEGORIA), A CARICO: DEL SIG. GIANFRANCO DI MASI (PRESIDENTE DELLA SOCIETA G.S. HERAJON): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ G.S. HERAJON: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ARCANGELO DELLA BRENDA MILITO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. SPORTING CAVESE): ART. 1, COMMA 1,DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING CAVESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 18 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 31. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO GIOVANILE 2008/2009, CATEGORIA “ALLIEVI” O “GIOVANISSIMI”, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ Dl PRIMA CATEGORIA), A CARICO: DEL SIG. GIANFRANCO DI MASI (PRESIDENTE DELLA SOCIETA G.S. HERAJON): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ G.S. HERAJON: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ARCANGELO DELLA BRENDA MILITO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. SPORTING CAVESE): ART. 1, COMMA 1,DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING CAVESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione dell’11 ottobre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 22 marzo e 22 aprile 2010, protocollo 1321/08-09, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione dell’8.novembre 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Gianfranco Di Masi (all’epoca presidente della società Herajon); il sig. Nicola Palladino (attuale presidente e legale rappresentante della società Herajon, anche in nome e per conto della società Herajon), rappresentato dal suo assistente legale. Alla contestazione del Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Gianfranco Di Masi dichiara, preliminarmente, di non essere più presidente della società Herajon ed eccepisce di non aver ottemperato (nella stagione sportiva 2008/2009) agli obblighi di partecipare all'attività giovanile obbligatoria perché non v’era, all’epoca dei fatti, la possibilità di disputare un Campionato giovanile per questioni oggettive: mancanza di calciatori di quella fascia d’età, nell’ambito della società. Il difensore legale della società Herajon eccepisce gli stessi argomenti. Entrambi hanno chiesto una sanzione, nei limiti del minimo irrogabile. Il sig. Arcangelo Della Brenda Milito, da parte sua, eccepisce di non essere a conoscenza della obbligatorietà di partecipare al Campionato Giovanile e termina chiedendo una sanzione minima. La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, Sostituto Procuratore aw. Alfredo Sorbo, ha chiesto: a) per i sigg. Gianfranco Di Masi ed Arcangelo Della Brenda Milito, l'inibizione per giorni 20; b) per le società G.S. Herajon ed A.S.D. Sporting Cavese, l'ammenda di euro 1.000,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le società Herajon e Sporting Cavese, che non hanno preso parte, per la stagione sportiva 2008/2009, al Campionato giovanile obbligatorio, categoria "Allievi" e/o "Giovanissimi"; preso atto che il C.R. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 1 dell'i luglio 2008, alla pag. 25 (per il Campionato di Prima Categoria, al quale partecipavano, nel relativo anno sportivo, le società deferite), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 del 1° lug lio 2008, sono determinate fino ad euro 1.500,00 per le società di Prima Categoria; tenuto conto che questa stessa C.D.T., in relazione a situazioni analoghe, se non addirittura identiche (deferimento, per le stesse motivazioni, a carico delle società, anch'esse del Campionato Regionale di Prima Categoria), ha commisurato le sanzioni come segue e come si rileva dal C.U. n. 124 del 30.06.2008, pag 2859: euro 500,00, per quel che concerne l'ammenda a carico di ognuna delle singole società, anche in considerazione dell'obiettiva penuria impiantistica regionale; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene conforme ad equità e coerenza contenere e determinare le medesime sanzioni, a carico delle società deferite; quanto ai rispettivi Presidenti, questa C.D.T., determina, in analogia a quanto sancito in ordine alle società di Promozione e di Calcio a Cinque - Serie C1, di infliggere l'ammonizione con diffida. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Gianfranco Di Masi ed Arcangelo Della Brenda Milito, rispettivamente, all’epoca dei fatti, presidente delle società G.S. Herajon ed A.S.D. Sporting Cavese, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico di ognuno delle medesime società, l'ammenda di euro 500,00.
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