COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 18 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 10. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN VITO POSITANO – GARA SAN VITO POSITANO I CALCIO SAVOIA DEL 31.10.2010 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 18 Novembre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
10. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN VITO POSITANO – GARA SAN VITO POSITANO I CALCIO SAVOIA DEL 31.10.2010 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone – per un’inderogabile motivazione di natura temporale, che determina l’esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio – lo stralcio relativo all’impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alle seguenti sanzioni: a) squalifica per tre giornate di gare effettive, a carico del calciatore Narducci Aniello (espulso per condotta sleale, successivamente alla concessione del calcio di rigore a favore della società ospitata, con ingiurie nei confronti del direttore di gara); b) squalifica per cinque giornate di gare effettive, a carico del calciatore Esposito Luigi (a fine gara, nel corridoio antistante lo spogliatoio, minacciava ripetutamente l’assistente dell’arbitro ed, inoltre, colpiva con calci la porta dello spogliatoio dell’arbitro). Questa C.D.T. giudica di dover confermare entrambe le squalifiche, come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dei nominati calciatori, sia in ragione della conformità della commisurazione alle risultanze degli atti ufficiali di gara, sia in quanto la documentazione depositata presso questa C.D.T. dalla società reclamante non si appalesa
chiarificatrice, per quel che riguarda la posizione disciplinare dei due calciatori medesimi. Per quanto attiene alle altre doglianze, di cui al reclamo (richiesta di riduzione della sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Federico Cuomo e della sanzione dell’inibizione, a carico dei sigg. Ferdinando Savino e Raffaele Mandara; riduzione dell’ammenda a carico della società), questa Commissione ritiene di dover ascoltare la società reclamante ed il direttore di gara, disponendo, per tali fini, la convocazione della società medesima – mediante la pubblicazione di questa delibera, senza necessità di ulteriore avviso – per le ore 17.30 della seduta del 29.11.2010, alla quale si rinvia. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società San Vito Positano, nella parte riguardante la squalifica dei calciatori Narducci Aniello ed Esposito Luigi; di rinviare alla seduta del 29.11.2010 la decisione sugli altri summenzionati quattro aspetti, previa la cennata audizione dell’arbitro e della società reclamante, quest’ultima alle ore 17.30; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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