COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 18 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 12. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI SOCIETÀ BUCCINO VOLCEI F.C. E CONTURSI TERME 1929 – GARA BUCCINO VOLCEI F.C. I CONTURSI TERME 1929 DEL 30.10.2010 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 18 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 12. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI SOCIETÀ BUCCINO VOLCEI F.C. E CONTURSI TERME 1929 – GARA BUCCINO VOLCEI F.C. I CONTURSI TERME 1929 DEL 30.10.2010 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i reclami; preso visione del documento di riconoscimento del calciatore Fernicola Pasquale, prodotta dal nominato calciatore della società Buccino Volcei; preso atto, altresì, della dichiarazione resa, in sede di audizione, dal direttore di gara, che ha confermato tutto quanto indicato nel suo rapporto ufficiale, inclusa l’identificazione dei calciatori sanzionati delle due società contendenti; preliminarmente disposta, per connessione oggettiva, la riunione dei due atti d’impugnazione; tanto premesso, rileva la parziale fondatezza dei due ricorsi. In via specifica, quanto alla parte del reclamo della società Buccino Volcei, con cui essa ha chiesto il riconoscimento dell’estraneità, dai fatti addebitati, del calciatore Fernicola Pasquale, nonché in riferimento all’aspetto del ricorso della società Contursi Terme 1929, con il quale è stata chiesta la riduzione della sanzione a carico del calciatore Palma Angelo, questa C.D.T. giudica di non poter accedere alla richiesta di annullamento delle squalifiche a carico dei menzionati calciatori, in ragione della conferma della loro identificazione, da parte del direttore di gara, all’atto della sua audizione presso questa Commissione. Per quel che concerne, invece, la quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica che esse siano sproporzionate per eccesso, ritenendo adeguata la loro commisurazione in tre giornate di gara, a carico di ciascuno dei due calciatori. Quanto alla richiesta della società Contursi Terme 1929, relativa all’ammenda a suo carico, questa C.D.T. ritiene che debba tenersi conto della diversa responsabilità delle due società, la cui netta linea di demarcazione si deve individuare nel comportamento violento, aberrante sotto il profilo sportivo, incompatibile con i parametri di ordinaria civiltà, del calciatore Morrone Mirko della società Buccino Volcei, che ha determinato l’insorgere della rissa generale. Di conseguenza, le due sanzioni pecuniarie devono essere distinte, mediante la conferma di quella di euro 200,00, determinata dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della società Buccino Volcei F.C., e la riduzione ad euro 100,00 dell’ammenda a carico della società Contursi Terme 1929. Infine, per quel che riguarda la rissa generale, questa C.D.T. deve necessariamente ribadire il principio, sempre e coerentemente osservato dagli organi di giustizia sportiva, secondo il quale il referto arbitrale (nonché, ovviamente, i supplementi di rapporto degli ufficiali di gara e le loro dichiarazioni in sede di audizione) configurano fonte privilegiata di prova. Infine, non può accedersi alla richiesta, della società Contursi Terme 1929, che sia inflitta gara persa a carico della società Buccino Volcei. Invero, il direttore di gara ha ribadito, nel corso dell’audizione più volte richiamata, la comune responsabilità delle due società, in ordine alla rissa generale, che gli ha impedito di portare a termine la gara in argomento. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento dei due reclami, di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico dei calciatori Fernicola Pasquale della società Buccino Volcei e Palma Angelo della società Contursi Terme 1929; di ridurre ad euro 100,00 l’ammenda a carico della società Contursi Terme 1929; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alle rispettive tasse reclamo, non versate.
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