COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 25 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 32. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE 2008/2009, CATEGORIA “ALLIEVI” O “GIOVANISSIMI”, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA) A CARICO DEL SIG. GIOVANNI DE FALCO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOCERA SUPERIORE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOClÉTÀ A.S.D. NOCERA SUPERIORE: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO DI MARO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. NOVA GAUDIANA CALCIO): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOVA GAUDIANA CALCIO: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. PASQUALE FEDERICO (PRESlDENTE DELLA SOCIETÀ POL. D. OMIGNANO): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. D. OMIGNANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG GERARDO SORRENTINO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.C. PAGANI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C. PAGANI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANTONIO GOSTA (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.G.S. PIEDIMONTE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.G.S. PIEDIMONTE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO GRAZIANI (PRESIDENTE DELLA SOClETA U.S.D. PRO MARCELLINO CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRO MARCELLINO CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RICCARDO GUARINO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. REAL TERZIGNO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TERZIGNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ALFONSO DI VICO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. ROBUR S. VINCENZO FERRERI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROBUR S. VINCENZO FERRERI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. EMILIO DI GIACOMO (PRESIDENTE DELLA SOClETA U.S.D. RUFOLI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. RUFOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE GUIDA (PRESIDENTE DELLA SOClETA S.S. SAN GIOVANNI BATTISTA): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. SAN GIOVANNI BATTISTA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO COZZOLINO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.C.D. SANGENNARESE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SANGENNARESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI MARINO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. SANITÀ): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANTONIO SICIGNANO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.C. SANTA MARIA LA CARITÀ): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C. SANTA MARIA LA CARITÀ: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANDREA VRICELLA (PRESIDENTE DELLA SOClETA SANTARSENESE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANTARSENESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANDREA COLUCCI (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. SIRIGNANO OLIMPIAKOS): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SIRIGNANO OLIMPIAKOS: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE SANTONICOLA (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. VIRTUS CASOLLESE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CASOLLESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GERARDO TRASENTE (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. VIRTUS FREDANE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS FREDANE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE CARFORA (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. VIRTUS GOTI 97): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS GOTI 97: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ALBERTO PAPPACENA (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. VIRTUS SARNO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS SARNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 25 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 32. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE 2008/2009, CATEGORIA “ALLIEVI” O “GIOVANISSIMI”, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA) A CARICO DEL SIG. GIOVANNI DE FALCO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOCERA SUPERIORE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOClÉTÀ A.S.D. NOCERA SUPERIORE: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO DI MARO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. NOVA GAUDIANA CALCIO): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOVA GAUDIANA CALCIO: ART. 4, COMMA 1, CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. PASQUALE FEDERICO (PRESlDENTE DELLA SOCIETÀ POL. D. OMIGNANO): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. D. OMIGNANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG GERARDO SORRENTINO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.C. PAGANI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C. PAGANI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANTONIO GOSTA (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.G.S. PIEDIMONTE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.G.S. PIEDIMONTE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO GRAZIANI (PRESIDENTE DELLA SOClETA U.S.D. PRO MARCELLINO CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRO MARCELLINO CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RICCARDO GUARINO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. REAL TERZIGNO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TERZIGNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ALFONSO DI VICO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. ROBUR S. VINCENZO FERRERI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROBUR S. VINCENZO FERRERI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. EMILIO DI GIACOMO (PRESIDENTE DELLA SOClETA U.S.D. RUFOLI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. RUFOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE GUIDA (PRESIDENTE DELLA SOClETA S.S. SAN GIOVANNI BATTISTA): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. SAN GIOVANNI BATTISTA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO COZZOLINO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.C.D. SANGENNARESE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SANGENNARESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI MARINO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. SANITÀ): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANTONIO SICIGNANO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.C. SANTA MARIA LA CARITÀ): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C. SANTA MARIA LA CARITÀ: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANDREA VRICELLA (PRESIDENTE DELLA SOClETA SANTARSENESE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANTARSENESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANDREA COLUCCI (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. SIRIGNANO OLIMPIAKOS): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SIRIGNANO OLIMPIAKOS: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE SANTONICOLA (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. VIRTUS CASOLLESE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CASOLLESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GERARDO TRASENTE (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. VIRTUS FREDANE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS FREDANE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE CARFORA (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. VIRTUS GOTI 97): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS GOTI 97: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ALBERTO PAPPACENA (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. VIRTUS SARNO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS SARNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione dell’11 ottobre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 1, 8,15 e 22 aprile 2010, protocollo 1321/08- 09, a carico deI tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione dell’8 novembre 2010 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questa C.D.T. comunica alla Procura Federale, nella persona del suo Sostituto presente, che sono depositate agli atti memorie difensive, rispettivamente, delle società Pro Marcellino Calcio, Pol. D. Omignano, Virtus Goti 97 e Real Terzigno. Il rappresentante della Procura, preso atto dell’assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Giovanni De Falco, Francesco Di Maro, Pasquale Federico, Gerardo Sorrentino, Antonio Gosta, Vincenzo Graziani, Riccardo Guarino, Alfonso Di Vico, Emilio Di Giacomo, Giuseppe Guida, Francesco Cozzolino, Giovanni Marino, Antonio Sicignano, Andrea Vricella, Andrea Colucci, Carmine Santonicola, Gerardo Trasente, Giuseppe Carfora ed Alberto Pappacena, l'inibizione per giorni 20; b) per le società Nocera Superiore, Nova Gaudiana Calcio, Pol. D. Omignano, Pagani, Piedimonte, Pro Marcellino Calcio, Real Terzigno, Robur S. Vincenzo Ferreri, Rufoli, San Giovanni Battista, Sangennarese, Sanità, Santa Maria La Carità, Santarsenese, Sirignano Olimpiakos, Virtus Casollese, Virtus Fredane, Virtus Goti 97 e Virtus Sarno, l'ammenda di euro 1.000,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le società summenzionate, per la stagione sportiva 2008/2009, non hanno preso parte al Campionato giovanile obbligatorio, categoria “Allievi” o “Giovanissimi”; preso atto che il CR. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 1 dell’1 luglio 2008, alla pag. 25 (per il Campionato di Prima Categoria, al quale partecipavano, nel relativo anno sportivo, le società deferite), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione, come innanzi specificata; constatato che le sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 del 1° luglio 2008, sono state determina te fino ad euro 1.500,00 per le società di Prima Categoria; tenuto conto che questa stessa C.D.T., in relazione a situazioni analoghe, se non addirittura identiche (deferimento, per le stesse motivazioni, a carico delle società, anch’esse del Campionato Regionale di Prima Categoria), ha definito le sanzioni come segue e come si rileva dal C.U. n. 124 del 30.06.2008, pag 2859: euro 500,00, per quel che concerne l’ammenda a carico delle singole società, anche in considerazione dell’obiettiva penuria impiantistica regionale; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene conforme ad equità e coerenza contenere e determinare le medesime sanzioni, a carico delle società deferite; quanto ai rispettivi Presidenti, questa C.D.T., determina, in analogia a quanto sancito in ordine alle società di Promozione e di Calcio a Cinque – Serie C1, di infliggere, a carico di ciascuno di loro, l’ammonizione con diffida. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Giovanni De Falco, Francesco Di Maro, Pasquale Federico, Gerardo Sorrentino, Antonio Gosta, Vincenzo Graziani, Riccardo Guarino, Alfonso Di Vico, Emilio Di Giacomo, Giuseppe Guida, Francesco Cozzolino, Giovanni Marino, Antonio Sicignano, Andrea Vricella, Andrea Colucci, Carmine Santonicola, Gerardo Trasente, Giuseppe Carfora ed Alberto Pappacena, rispettivamente presidenti delle società Nocera Superiore, Nova Gaudiana Calcio, Pol. D. Omignano, Pagani, Piedimonte, Pro Marcellino Calcio, Real Terzigno, Robur S. Vincenzo Ferreri, Rufoli, San Giovanni Battista, Sangennarese, Sanità, Santa Maria La Carità, Santarsenese, Sirignano Olimpiakos, Virtus Casollese, Virtus Fredane, Virtus Goti 97 e Virtus Sarno, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico di ognuna delle medesime società, l'ammenda di euro 500,00.
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