COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 25 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 13. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CELLOLE CALCIO – GARA CELLOLE CALCIO I SAN PIO MONDRAGONE DEL 9.10.2010 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 60 del 25 Novembre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
13. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CELLOLE CALCIO – GARA CELLOLE CALCIO I SAN PIO MONDRAGONE DEL 9.10.2010 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 41 del 28.10.2010, pag. 691, del C.R. Campania), con la quale è stata inflitta, alla medesima società Cellule Calcio, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’obbligo di disputa, a porte chiuse, della prossima gara interna. Preliminarmente, questa C.D.T. rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione, riguardante la richiesta di annullamento dell’obbligo di disputa di una gara a porte chiuse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 3, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva. In merito, poi, all’altra doglianza, questa C.D.T. osserva: dalla lettura dei rapporti del direttore di gara e del Commissario di Campo emerge, in maniera univoca, l’essersi verificati i fatti rilevati dal Giudice di prime cure, posti a fondamento della sua decisione. Sul punto, non possono essere valutate quale adeguata prova contraria le fotografie esibite dalla reclamante, le quali, oltretutto, non possono ricostruire – sia pure scattate in sequenza – le immagini complessive dei fatti verificatisi, ma configurano immagini obiettivamente frammentare e, quindi, non dionee ad una ricostruzione visiva dell’episodio. Questa C.D.T., attesa la rilevanza della vicenda in esame e preso atto della specifica, motivata richiesta prodotta dalla società reclamante, dispone che gli atti siano trasmessi alla Procura Federale, per gli accertamenti in ordine all’episodio della pietra, che avrebbe colpito il calciatore Longobardi Massimo della società San Pio Mondragone, nonché alla documentazione di riferimento ed alle conseguenziali decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, imperniate, in misura sostanziale, sul richiamato episodio. Sospende, di conseguenza, ogni ulteriore decisione, rinviandola all’esito dei disposti accertamenti della Procura Federale. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, quanto alla richiesta di annullamento dell’obbligo, a carico della società Cellole, di disputa di una gara a porte chiuse; sospende ogni ulteriore decisione, rinviandola all’esito degli accertamenti della Procura Federale; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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