COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 25 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 14. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CANDIDA – GARA CANDIDA I SPORTING ATRIPALDA DEL 14.11.2010 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 25 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 14. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CANDIDA – GARA CANDIDA I SPORTING ATRIPALDA DEL 14.11.2010 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, dalla lettura del referto arbitrale, si evince chiaramente che il calciatore Cecere Stefano assumeva un atteggiamento violento nei confronti di un avversario. Rilevato, inoltre, che dal reclamo proposto non emergono elementi che possano confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto di gara, il quale, come da costante e consolidata giurisprudenza, configura fonte privilegiata di prova, questa C.D.T.; considerato infine che, sotto il profilo della quantificazione della sanzione, deve ritenersi conforme ad equità quella inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, che si appalesa commisurata alla gravità dei fatti commessi dal nominato calciatore, questa C.D.T. dispone che essa sia confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la decisione del primo Giudice; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Candida.
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