COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 25 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 15. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ESPOSITO GIUSEPPE – GARA CHIAIANO I TRE TORRI SAN MARCELLINO DEL 7.11.2010 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 25 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 15. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ESPOSITO GIUSEPPE – GARA CHIAIANO I TRE TORRI SAN MARCELLINO DEL 7.11.2010 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, dalla lettura accurata del referto arbitrale, nonché dallo stesso reclamo proposto, emerge chiaramente che il calciatore Esposito Giuseppe ha assunto un atteggiamento gravemente ingiurioso ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Deve conseguentemente rilevarsi che la squalifica, come inflitta dal Giudice in prime cure, appaia proporzionata, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. Ritiene, pertanto, che la sanzione debba essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo, proposto dal sig. Esposito Giuseppe; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Chiamano, che ha espressamente autorizzato l’addebito medesimo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it