COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 02 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 20. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANGENNARESE – GARA MADONNA DELL’ARCO I SANGENNARESE DEL 10.10.2010 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 02 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 20. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANGENNARESE – GARA MADONNA DELL’ARCO I SANGENNARESE DEL 10.10.2010 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, dalla lettura accurata del referto arbitrale, che, come è noto, costituisce fonte privilegiata di prova nel diritto sportivo, si rileva che l’arbitro ha puntualmente riportato quanto successo (dopo essere stato espulso, il calciatore ha tentato di colpire con una testata il direttore di gara), per cui non sussiste motivazione idonea, ai fini dell’accoglimento del reclamo. Deve, peraltro, precisarsi che la squalifica, così come inflitta dal Giudice in prime cure, appare proporzionata, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. Ritiene, pertanto, che la sanzione debba essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo, proposto; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Sangennarese.
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