COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 02 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 22. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PUZONE GIOVANNI – GARA BORGO FIVE SOCCER I LEONI FUTSAL CLUB ACERRA DEL 23.10.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 02 Dicembre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
22. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PUZONE GIOVANNI – GARA BORGO FIVE SOCCER I LEONI FUTSAL CLUB ACERRA DEL 23.10.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., letto il reclamo, preso atto dell’assenza – benché ritualmente convocato – del reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, emerge con analizzata evidenza dal referto di gara (che configura la prova principe nel procedimento sportivo) che il dirigente, sig. Giovanni Puzone, ha tenuto una condotta che sicuramente contrasta con i principi e le prescrizioni del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dal sig. Puzone Giovanni; dispone incamerarsi la tassa reclamo, versata nella prescritta misura ridotta di euro 65,00, dal nominato tesserato.
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