COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 28. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING VITULAZIO – GARA SPORTING VITULAZIO I JUNIOR S. CIPRIANO DELL’ 1.12.2010 – COPPA CAMPANIA 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 28. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING VITULAZIO – GARA SPORTING VITULAZIO I JUNIOR S. CIPRIANO DELL’ 1.12.2010 – COPPA CAMPANIA 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo ritualmente presentato; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, dalla stessa lettura accurata del reclamo presentato, si evince chiaramente, per ammissione della medesima società ricorrente, sussistono le reiterate proteste, nel mentre viene confutata la veemenza dello “spintonamento” dell’arbitro da parte del calciatore Conte Paolo. Esso, tuttavia, è stato indicato in modo specifico nel rapporto del direttore di gara, che costituisce, come da consolidata giurisprudenza, fonte privilegiata di prova. Deve, ulteriormente, puntualizzarsi come non sia possibile accedere alla richiesta della reclamante, di instaurazione di un contraddittorio tra società ed arbitro, che è assolutamente precluso ed, in ogni caso, espressamente escluso dalla vigente normativa. Quanto, infine, alla commisurazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, questa Commissione giudica, sulla base degli indicati presupposti di fatto e di diritto, che essa sia stata rapportata con equità all’effettiva gravità del comportamento del nominato calciatore Conte Paolo. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo presentato dalla società Sporting Vitulazio; di disporre l’addebito della tassa reclamo, non versata.
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