COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 30. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO WOMAN MARIGLIANO C5 – GARA TALEA C5 I WOMAN MARIGLIANO C5 DEL 20.11.2010 – CALCIO A CINQUE – FEMMINILE A

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 30. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO WOMAN MARIGLIANO C5 – GARA TALEA C5 I WOMAN MARIGLIANO C5 DEL 20.11.2010 – CALCIO A CINQUE – FEMMINILE A La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, dalla lettura del reclamo, nonché dal referto arbitrale, si evince che il massaggiatore, sig. Paolillo Stefano, ha assunto un atteggiamento fortemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Tuttavia, la sanzione inflitta dal G.S.T., a carico del summenzionato incaricato della società Woman Marigliano C5, si appalesa sproporzionata, rispetto all’effettiva gravità dei fatti commessi.. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Woman Marigliano C5, riducendo la sanzione della squalifica, a carico del massaggiatore, sig. Paolillo Stefano, a tutto il 31.12.2010; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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