COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 36. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SIMONE LEPORE (CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA SANSEVERINESE): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE SCAFURO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. CRESCENZIO SECCITTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. COMUNALE FISCIANO: ART. 4, COMMA 2 ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 36. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SIMONE LEPORE (CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA SANSEVERINESE): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE SCAFURO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. CRESCENZIO SECCITTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. COMUNALE FISCIANO: ART. 4, COMMA 2 ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 3 novembre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Avagliano, in data 8 giugno 2010, protocollo 8671/567, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 15 novembre 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, nella persona del Sostituto avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza, ed il deferito, sig. Crescenzo Sellitto, presidente, all’epoca dei fatti, della società A.S. Rota Virtus. Preliminarmente si dà atto della presenza del sig. Sellitto Crescenzo per il quale la Commissione procede a rettifica di errore materiale nella trascrizione del cognome e nome nell’atto di deferimento della Procura Federale medesima, individuandolo con documento di riconoscimento n. AN 0572487, rilasciato dal Comune di Mercato San Severino. Viene data lettura del capo di contestazione al sig. Crescenzo Sellitto, il quale dichiara di non aver mai curato personalmente le pratiche sportive della società e che colui che ha sempre operato per la società medesima deve individuarsi nel vice presidente della società, sig. Gerardo Citro, al quale aveva conferito mandato e delega espressa a sottoscrivere ogni atto. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto della dichiarazione resa dal deferito presente, nonché dell’assenza dei deferiti Simone Lepore, Raffaele Scafuro e società Futsal Meridiana e Comunale Fisciano, sebbene ritualmente convocati, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. Simone Lepore, la sanzione della squalifica per due giornate di gara; a carico dei sigg. Crescenzo Sellitto e Raffaele Scafuro, la sanzione dell’inibizione per mesi uno cadauno; a carico delle società A.S. Virtus Rota ed A.S.D. Futsal Meridiana, la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00; a carico della società A.S.D. Comunale Fisciano, la sanzione dell’ammenda di euro 500,00. La C.D.T. si riserva. Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare il 20 dicembre 2010, ritiene che appare obiettivamente significativa la condotta dei deferiti: Simone Lepore, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Futsal Meridiana ed A.S. Rota Virtus, mentre era tesserato per diversa società sportiva; Raffaele Scafuro, nella sua qualità di presidente della società A.S.D. Futsal Meridiana, per aver richiesto il tesseramento del calciatore Simone Lepore, senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche, finalizzate ad individuare la sussistenza di possibili impedimenti, in ordine al tesseramento stesso; il sig. Crescenzo Sellitto, nella sua qualità di presidente della società A.S. Rota Virtus, per aver richiesto il tesseramento del calciatore Simone Lepore, senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche, finalizzate ad individuare la sussistenza di possibili impedimenti, in ordine al tesseramento stesso; le società A.S,. Rota Virtus ed A.S.D. Futsal Meridiana, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio rispettivo presidente; la società A.S.D. Comunale Fisciano, a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati, o ai soggetti che, comunque, abbiano svolto attività nel suo interesse (ovvero della società Comunale Fisciano), ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto premesso, a seguito di un’approfondita disamina, questa C.D.T. ritiene eque e conformi ad una giusta corrispondenza tra l’effettiva gravità dell’infrazione commessa e la relativa pena, le sanzioni di seguito specificate, valutate idonee ad una doverosa gradazione delle rispettive responsabilità: a carico del calciatore Simone Lepore, attualmente tesserato a favore della società Nuova Sanseverinese, la sanzione della squalifica per mesi due; a carico del sig. Crescenzo Sellitto, l’inibizione per giorni dieci, aggiuntiva, rispetto a quelle di cui ai deferimenti nn. 34 e 35 – 2010/2011; a carico del sig. Raffaele Scafuro, deferito, per la prima volta, sulla base di quest’atto, l’inibizione per giorni venti; a carico della società Futsal Meridiana, l’ammenda di euro 100,00, aggiuntiva rispetto a quelle di cui ai deferimenti nn. 34 e 35 – 2010/2011; a carico della società Rota Virtus, l’ammenda di euro 50,00, aggiuntiva rispetto a quelle di cui ai deferimenti nn. 34 e 35 – 2010/2011; a carico della società Comunale Fisciano, deferita con quest’unico atto, l’ammenda di euro 200.00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere a carico del sig. Simone Lepore, attualmente calciatore tesserato a favore della società Nuova Sanseverinese, la sanzione della squalifica per mesi due; a carico dei sigg. Crescenzo Sellitto, presidente della società Rota Virtus, la sanzione dell’inibizione per giorni dieci, aggiuntiva, rispetto a quelle di cui ai deferimenti nn. 34 e 35 – 2010/2011; a carico del sig. Raffaele Scafuro, la sanzione dell’inibizione per giorni venti; a carico della società Futsal Meridiana, l’ammenda di euro 100,00, aggiuntiva rispetto a quelle di cui ai deferimenti nn. 34 e 35 – 2010/2011; a carico della società Rota Virtus l’ammenda di euro 50,00, aggiuntiva, rispetto a quelle di cui ai deferimenti nn. 34 e 35 – 2010/2011; a carico della società A.S.D. Comunale Fisciano, deferita con quest’unico atto, l’ammenda di euro 200,00.
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