COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 37. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. ANTONIO D’APONTE (CALCIATORE ATTUALMENTE SVINCOLATO DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE SCAFURO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 37. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. ANTONIO D’APONTE (CALCIATORE ATTUALMENTE SVINCOLATO DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE SCAFURO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 3 novembre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Avagliano, in data 8 giugno 2010, protocollo 8665/466, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 15 novembre 2010 è stata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. Antonio D’Aponte, la sanzione della squalifica per una giornata di gara; a carico del sig. Raffaele Scafuro, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società A.S.D. Futsal Meridiana, la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00; a carico della società A.S. Rota Virtus, la sanzione dell’ammenda di euro 300,00. La C.D.T. si riserva. Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare il 20 dicembre 2010, ritiene che appare obiettivamente significativa la condotta dei deferiti: il calciatore Antonio D’Aponte, per aver sottoscritto una richiesta di tesseramento, a favore della società A.S.D. Futsal Meridiana, mentre era tesserato per una diversa società sportiva; il sig. Raffaele Scafuro, nella sua qualità di presidente della società A.S.D. Futsal Meridiana, per aver richiesto il tesseramento del calciatore Antonio D’Aponte, senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche, finalizzate ad individuare la sussistenza di possibili impedimenti, in ordine al tesseramento stesso; la società A.S,. Rota Virtus, a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati, o ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse (della società Futsal Meridiana), ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva; la società A.S.D. Futsal Meridiana, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Tanto premesso, a seguito di un’approfondita disamina, questa C.D.T. ritiene equi e conformi ad una giusta corrispondenza, tra l’effettiva gravità dell’infrazione commessa e la relativa pena, le sanzioni, di seguito specificate, valutate idonee ad una doverosa gradazione delle rispettive responsabilità: a carico del calciatore Antonio D’Aponte, attualmente svincolato, la sanzione della squalifica per mesi due; a carico del sig. Raffaele Scafuro, la sanzione dell’inibizione per giorni dieci, aggiuntiva rispetto a quella di cui al deferimento n. 36 – 2010/2011; a carico della società Rota Virtus, la sanzione dell’ammenda di euro 50,00, aggiuntiva rispetto a quelle, di cui ai deferimenti nn. 34 e 35 – 2010/2011; a carico della società Futsal Meridiana, la sanzione dell’ammenda per euro 50,00, aggiuntiva rispetto a quelle, di cui ai deferimenti nn. 34 e 35 – 2010/2011. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere: a carico del sig. Antonio D’Aponte, attualmente svincolato della società Rota Virtus, la sanzione della squalifica per mesi due; a carico del sig. Raffaele Scafuro, presidente della società A.S.D. Futsal Meridiana, la sanzione dell’inibizione per giorni dieci, aggiuntiva, rispetto a quella di cui al deferimento n. 36 – 2010/2011; a carico delle società A.S. Rota Virtus, la sanzione dell’ammenda di euro 50,00, aggiuntiva rispetto a quelle di cui ai deferimenti nn.- 34 e 35; a carico della società A.S.D. Futsal Meridiana, l’ammenda di euro 50,00, aggiuntiva rispetto a quella di cui ai deferimenti nn. 34 e 35 – 2010/2011.
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