COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 39. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. BONAVENTURA SORRENTINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL EBOLITANA): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. BARLOTTI LUIGI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL POSEIDON – GIÀ REAL EBOLITANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. AUSILIO LUCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. BATTIPAGLIESE – NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. REAL POSEIDON ED A.S.D. BATTIPAGLIESE: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 39. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. BONAVENTURA SORRENTINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL EBOLITANA): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. BARLOTTI LUIGI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL POSEIDON – GIÀ REAL EBOLITANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. AUSILIO LUCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. BATTIPAGLIESE – NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. REAL POSEIDON ED A.S.D. BATTIPAGLIESE: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 27 ottobre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, avv. Salvatore Sciacchitano, in data 5 febbraio 2010, protocollo 4631/366, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 13 dicembre 2010 è presente: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Leonardo Cotugno, che l’ha rappresentata in udienza e la società Battipagliese, assistita e difesa dall’avv. Giovanni Calabrese. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno, preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dall’avv. Giovanni Calabrese, per conto della società Battipagliese, nelle sue conclusioni ha chiesto: per la società deferita, la sanzione dell’ammenda di euro 500,00. Inoltre, preso atto dell’assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. Bonaventura Sorrentino, la sanzione dell’inibizione di mesi sette; a carico del sig. Luigi Barlotti, la sanzione dell’inibizione per mesi quattro; a carico del sig. Ausilio Luca, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico della società A.S.D. Real Poseidon, la sanzione dell’ammenda di euro 1.500,00. La C.D.T. ha preso in esame la posizione, sotto il profilo oggettivo, della società Battipagliese, chiamata a rispondere delle violazioni delle norme in epigrafe indicate. Rileva, altresì, che la società, previa espressa ammissione di responsabilità, ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale la sanzione, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., nella misura di euro 500,00 di ammenda. Questa Commissione, preliminarmente, concorda in ordine al patteggiamento proposta dalla società incolpata, anche in ragione della circostanza che la società Battipagliese ha proceduto ad un atto di resipiscenza e pentimento, sottolinenando di aver agito per “mera leggerezza” e senza “alcun dolo”, assicurando che, “per il futuro… eviterà ogni ulteriore comportamento, che possa far ravvisare estremi di violazioni” (ovvero, l’impiego improprio dell’allenatore, sig. Pasquale Santosuosso). Rileva, altresì, che i fatti contestati integrano anche la responsabilità diretta ed oggettiva della società A.S.D. Battipagliese, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. nonché alle richieste avanzate per gli altri deferiti risultati assenti. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico della società A.S.D. Battipagliese, l’ammenda di euro 500,00, così come patteggiata; a carico del sig. Sorrentino Bonaventura, presidente della società Real Ebolitana, la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico del sig. Luigi Barlotti, presidente della società Real Poseidon (già Real Ebolitana) la sanzione dell’inibizione per mesi uno; a carico del sig. Luca Aurilio, presidente della società A.S.D. Battipagliese, per la stagione sportiva 2009/2010, la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico delle società A.S.D. Real Poseidon, l’ammenda di euro 1.000,00.
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