COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 35. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RISTOR LETTERE – GARA CRAL FINCANTIERI STABIA I RISTOR LETTERE DEL 18.12.2010 – 1ª CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 35. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RISTOR LETTERE – GARA CRAL FINCANTIERI STABIA I RISTOR LETTERE DEL 18.12.2010 – 1ª CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, dalla documentazione esibita dalla reclamante non sussiste alcun presupposto per ridurre la squalifica inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Romano Luca Maria, il quale reiteratamente ha minacciato ed ingiuriato il direttore di gara. Questa C.D.T. non può, peraltro, procedere neppure alla riduzione dell’ammenda inflitta a carico della società reclamante, in quanto un estraneo, non identificato, entrava sul terreno di giuoco, spintonando ed ingiuriando l’arbitro, oltretutto persistendo, in tale atteggiamento, anche a fine gara. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo presentato dalla società Ristor Lettere; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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