COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LAURINO – GARA LAURINO I MONTESANO 2006 DEL 5.12.2010 – 2ª CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 Gennaio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LAURINO – GARA LAURINO I MONTESANO 2006 DEL 5.12.2010 – 2ª CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, dalle motivazioni del reclamo non si evince alcun presupposto che consenta di ridurre la squalifica inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Mafia Rosario, il quale non solo si è reso protagonista di un grave, inqualificabile comportamento ai danni di un calciatore avversario, ma ha aggravato la propria posizione soggettiva, mediante un atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara. Quanto alla commisurazione della sanzione, determinata dal G.S.T., essa appare congrua ed adeguata all’effettiva gravità dell’infrazione. P.Q.M. DELIBERA
di respingere il reclamo presentato dalla società Laurino; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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