COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL PATRIA C5 – GARA FUTSAL SAMBA 2010 I REAL PATRIA C5 DEL 12.12.2010 – CALCIO A CIQNUE – SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 Gennaio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL PATRIA C5 – GARA FUTSAL SAMBA 2010 I REAL PATRIA C5 DEL 12.12.2010 – CALCIO A CIQNUE – SERIE D
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, dalla lettura del referto arbitrale nonché dal reclamo proposto, si evince che l’atteggiamento del calcetti sta De Jesus Camarda Fabrizio, seppure gravemente irriguardoso, non ha assunto alcun carattere violento. Pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure si appalesa eccessiva, rispetto all’effettiva gravità dei fatti commessi. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Real Patria C5, di ridurre al 22.01.2011 la sanzione, determinata dal G.S.T., a carico del calciatore De Jesus Camarda Fabrizio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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