COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 27 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 42. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. ANTONIO CAPUTO (PRESIDENTE DELLA DELLA SOCIETA POL. BOYS MELITO): ART. 1, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CIRO MIRABILE (SEGRETARIO DELLA SOCIETA PONTE MIANO BOCCHETTI): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; CARICO DELLA SOCIETÀ POL. BOYS MELITO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ PONTE MIANO BOCCHETTI: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 27 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 42. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. ANTONIO CAPUTO (PRESIDENTE DELLA DELLA SOCIETA POL. BOYS MELITO): ART. 1, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CIRO MIRABILE (SEGRETARIO DELLA SOCIETA PONTE MIANO BOCCHETTI): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; CARICO DELLA SOCIETÀ POL. BOYS MELITO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ PONTE MIANO BOCCHETTI: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione de! 10 novembre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 2 febbraio 2010, protocollo 4508/1116, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 25 ottobre 2010, non è stata presente la Procura Federale, per cui questa C.D.T. ha rinviato la decisione all’udienza del 22 novembre 2010. Alla riunione del 22 novembre 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore, avv. Leonardo Cotugno, che l’ha rappresentata in udienza, il sig. Antonio Bratomi – con delega di rappresentanza del presidente della società Boys Melito -, quest’ultimo anche in nome e per conto della società Boys Melito; il sig. Ciro Mirabile, in nome e per conto della società Ponte Miano Bocchetti. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore aw. Leonardo Cotugno, prende atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dai deferiti, sigg. Antonio Bratomi (per delega, come innanzi specificato) e Ciro Mirabile, depositandole in atti. Questa C.D.T. ha rinviato, ulteriormente, con l’assenso del Rappresentante della Procura Federale, avv. Leonardo Cotugno, alla seduta del 20 dicembre 2010, in quanto non era stato conseguito il numero legale dei Componenti presenti. Alla riunione del 20 dicembre 2010 è risultata presente la Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore, avv. Leonardo Cotugno, che l'ha rappresentata in udienza.. Si è, quindi, proceduto alla definitiva disamina della vicenda. La Procura Federale, osservato che erano state accertate, sulla base della documentazione acquisita in atti dal collaboratore della Procura Federale, le violazioni ascritte, per il tramite del suo Rappresentante, riportandosi alla richiesta di patteggiamento, depositata nella precedente riunione del 22 novembre 2010, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Antonio Caputo, la sanzione dell'inibizione per giorni venti; per la società Boys Melito, l’ammenda di euro 280,00; per il sig. Ciro Mirabile, la sanzione dell’inibizione di giorni dieci; per la società Ponte Miano Bocchetti, l’ammenda di euro 140,00. La C.D.T., nella riunione del 20 dicembre 2010, si è riservata la decisione. Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare nella seduta del 24 gennaio 2011, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei sigg. Antonio Caputo e Ciro Amabile, nonché delle società Boys Melito e Ponte Miano Bocchetti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato e che, per l’effetto, debbano essere confermate le sanzioni, così come patteggiate con il Rappresentante della Procura Federale, ai sensi dei richiamati artt. 23 e 24 C.G.S., dalle parti deferite, sigg. Antonio Caputo e Ciro Amabile e società Boys Melito e Ponte Miano Bocchetti: ovvero, a carico del sig. Antonio Caputo, giorni venti di inibizione; a carico della società Boys Melito, l’ammenda di euro 280,00; a carico del sig. Ciro Mirabile, giorni dieci di inibizione; a carico della società Ponte Miano Bocchetti, l’ammenda di euro 140,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Antonio Caputo, la sanzione dell'inibizione di giorni venti; a carico della società Boys Melito, l’ammenda di euro 280,00; a carico del sig. Ciro Mirabile, la sanzione dell’inibizione per giorni dieci; a carico della società Ponte Miano Bocchetti, l’ammenda di euro 140,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it