COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 27 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 45. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI ATRIPALDA CALCIO – GARA CITTÀ DI ATRIPALDA CALCIO I TORRECUSO CALCIO DEL 13.11.2010 – PROMOZIONE.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 27 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 45. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI ATRIPALDA CALCIO – GARA CITTÀ DI ATRIPALDA CALCIO I TORRECUSO CALCIO DEL 13.11.2010 – PROMOZIONE. La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. In via preliminare, questa C.D.T. prende atto della mancata presentazione della società reclamante, nonostante regolarmente invitata per essere sentita, come ritualmente da essa stessa richiesto nel ricorso. In ragione dell’urgenza, questo Collegio giudicante ritiene non rinviabili le proprie decisioni, in merito alle sanzioni delle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dell’allenatore, sig. Montanile Giovanni, e del massaggiatore, sig. Cerchia Antonio. Esse, ad avviso di questa C.D.T., devono essere ridimensionate, al fine di un’equa commisurazione, in rapporto all’effettiva gravità dei rispettivi comportamenti dei due tesserati. Tanto premesso, questa C.D.T. determina di ridurre al 12.04.2011 la sanzione a carico del massaggiatore, sig. Cerchia Antonio, ed al 31.01.2011 quella a carico dell’allenatore sig. Montanile Giovanni. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Città di Atripalda Calcio, di ridurre al 12.04.2011 la sanzione a carico del massaggiatore, sig. Cerchia Antonio; di ridurre al 31.01.2011 la sanzione a carico dell’allenatore, sig, Montanile Giovanni; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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