COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 27 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 46. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING LIVERI – GARA SPORTING LIVERI I SAN BIAGIO ARZANO DELL’8.01.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 27 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 46. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING LIVERI – GARA SPORTING LIVERI I SAN BIAGIO ARZANO DELL’8.01.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone - per un'inderogabile motivazione di natura temporale, che determina l'esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio - lo stralcio relativo all'impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alla sanzione della squalifica per quattro giornate di gare, a carico del calciatore Mario Nappi, il quale, dopo la convalida della rete della squadra ospite, avvicinava il suo viso a quello dell’arbitro, in segno di sfida. Questa C.D.T. giudica di dover confermare la squalifica, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del nominato calciatore, sia in ragione della conformità della sua commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara, sia in quanto la documentazione depositata presso questa C.D.T. dalla società reclamante non si appalesa chiarificatrice, per quel che riguarda la posizione disciplinare del calciatore medesimo. Per quanto attiene alle altre doglianze, di cui al reclamo (richiesta di riduzione della sanzione della squalifica a carico del calciatore Riccardo Parente; convalida del risultato della gara), questa Commissione ritiene di dover ascoltare il direttore di gara, disponendo, per tali fini, il rinvio alla seduta del 31.01.2011. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Sporting Liveri, nella parte riguardante la squalifica del calciatore Mario Nappi; di rinviare alla seduta del 31.01.2011 la decisione sugli altri summenzionati due aspetti, previa la cennata audizione dell'arbitro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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