COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 50. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAGGIANESE – GARA CAGGIANESE I BUONABITACOLO DEL 4.12.2010 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 50. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAGGIANESE – GARA CAGGIANESE I BUONABITACOLO DEL 4.12.2010 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Questa C.D.T. giudica di dover confermare la squalifica, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore, sig. Giovanni Caggiano, in ragione della conformità della sua commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara. Invero, dalla lettura del reclamo proposto, non emerge alcun elemento che possa confutare quanto sostenuto dall’arbitro nel proprio rapporto di gara, che, come da consolidata giurisprudenza sportiva, configura fonte privilegiata di prova. Deve, altresì, precisarsi che il Giudice Sportivo Territoriale ha commisurato la sanzione, a carico del nominato calciatore, con assoluto equilibrio, in rapporto alla gravità del comportamento tenuto, nella circostanza, dal calciatore medesimo. Egli, invero, ha rivolto al direttore di gara, al termine dell’evento agonistico, insulti e minacce, per poi spintonarlo “due/tre volte con violenza”. La sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare, quindi, equa rispetto alla significativa gravità dei fatti imputati al nominato calciatore. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Caggianese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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